Con il Decreto 8 febbraio 2024, è stata sancita la semestralità per gli invii delle spese sanitarie alle seguenti scadenze:
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entro il 30 settembre di ciascun anno, per le spese sanitarie sostenute nel primo semestre del medesimo anno;
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entro il 31 gennaio di ciascun anno, a partire dal 2025, per le spese sanitarie sostenute nel secondo semestre dell’anno precedente.
Il nuovo calendario riguarda tutti i soggetti tenuti all’invio dei dati, ossia aziende sanitarie locali (ASL); aziende ospedaliere; istituti di ricovero e cura a carattere scientifico; policlinici universitari; farmacie pubbliche e private; parafarmacie; esercenti l’arte sanitaria ausiliaria di ottico, etc.
Le spese veterinarie, al contrario, dovranno essere essere trasmesse con invio da effettuarsi entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui le medesime spese veterinarie sono state sostenute. Si precisa che tale scadenza riguarda solo i medici veterinari (le farmacie, che vendono anche medicinali ad uso veterinario, dovranno inviare i dati secondo il calendario delle spese sanitarie).
Per la trasmissione di eventuali correzioni dei dati delle spese sanitarie e veterinarie, già trasmessi al Sistema TS, occorre consultare il portale del Sistema TS www.sistemats.it che sarà aggiornato annualmente con i nuovi termini richiesti per ciascun anno.