RIFORMA LOCAZIONI TURISTICHE
Settembre 26, 2024

A seguito del riordino del settore delle locazioni brevi e di tipo turistico, i titolari o gestori delle strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere, locatori di unità immobiliari ad uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche e di unità immobiliari ad uso abitativo destinate alle locazioni brevi dovranno dotarsi:

 

  • di un Codice identificativo nazionale (Cin);

 

  • di estintori portatili e rilevatori di gas e monossido di carbonio (obblighi di sicurezza);

 

Al riguardo, è bene precisare che, ai sensi dell’articolo 4 del Dl 50/2017, per locazione breve si intende: «un contratto di locazione ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche al di fuori dell’esercizio d’attività d’impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività d’intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare».

 

CODICE IDENTIFICATIVO NAZIONALE (CIN)

Il Cin dovrà essere ottenuto entro il 2 novembre 2024.

Coloro che avessero ottenuto il codice identificativo regionale o provinciale prima dell’applicazione delle disposizioni sul Cin, hanno termini più ampi (complessivamente pari a 120 giorni dalla pubblicazione dell’Avviso in GU), invece per coloro che hanno ottenuto il codice identificativo regionale o provinciale dopo l’applicazione delle disposizioni sul Cin, per ottenere il loro Cin hanno 30 giorni di tempo dalla data di attribuzione del codice identificativo regionale o provinciale.

Il Cin dovrà essere esposto all’esterno dello stabile e in tutti gli annunci ovunque pubblicati.

Una volta decorsi questi termini, saranno applicate le sanzioni previste.

 

Modalità per ottenere il Cin

Il Cin potrà essere ottenuto mediante accesso alla piattaforma bdsr.ministeroturismo.gov.it, attraverso Spid o Cie (l’istanza è presentabile dopo aver controllato i dati relativi alla struttura o locazione d’interesse).

La richiesta del Cin, è u nuovo adempimento diverso da tutti gli altri precedenti, pertanto non sostituisce:

  • richieste o variazioni del titolo abilitativo per lo svolgimento dell’attività ricettiva; il Cin non ha valore ai fini della necessità di comunicazione per locazioni turistiche non imprenditoriali.
  • obbligo di presentare al Comune competente per territorio la Comunicazione relativa agli alloggi locati per finalità turistiche, prevista dalla normativa regionale per le locazioni turistiche non imprenditoriali

 

Si precisa che sono obbligati a richiedere il Cin anche coloro già in possesso di un codice identificativo regionale/provinciale.

E’ importante ribadire che le disposizioni relative ai codici identificativi previsti dalle normative delle Regioni, delle Province Autonome e dei Comuni rimangono, in ogni caso, valide. L’obbligo di possedere ed esporre il codice regionale/provinciale concorre e si aggiunge all’obbligo di richiesta del Cin per cui dovranno essere esposti entrambi i codici.

 

Sanzioni per inadempimento (art. 13 ter, co.9 DL 145/2023)

– per le strutture e i locatori che non provvedono a dotarsi di Cin, una sanzione pecuniaria da un minimo di euro 800 a un massimo di euro 8.000;

– per la mancata esposizione del Cin e indicazione negli annunci, una sanzione pecuniaria da un minimo di euro 500 a un massimo di euro 5.000.

 

OBBLIGHI DI SICUREZZA

E’ stato introdotto uno specifico obbligo e standard di sicurezza per gli appartamenti e vi sono 60 giorni di tempo per dotare le unità abitative di estintori portatili (da ubicare in posizioni accessibili e visibili, in particolare in prossimità degli accessi e in vicinanza delle aree di maggior pericolo e, in ogni caso, uno ogni 200 m² di pavimento, o frazione, con un minimo di un estintore per piano) e rilevatori di gas e monossido di carbonio (dotati della funzione di segnalazione dell’allarme idonea), anche nei casi in cui l’attività sia stata avviata prima dell’effettiva applicazione del Dl 145/2023.

Sono esonerati i locatori di unità immobiliari non dotate di impianto a gas e rispetto alle quali sia escluso, con certezza, il rischio di rilasci incontrollati.

 

Sanzioni per inadempimento (DL 145/2023)

Per i locatori che non si adeguano ai nuovi standard di sicurezza sono previste sanzioni pecuniarie da un minimo di euro 600 ad un massimo di euro 6.000 per ciascuna violazione accertata.