Il regime forfetario consente la determinazione forfetaria del reddito, in base a dei coefficienti di redditività diversificati in base al tipo di attività esercitata, da assoggettare a un’unica imposta, ad oggi fissata al 15%.
Per coloro che hanno iniziato una nuova attività, è prevista un’aliquota dell’imposta sostitutiva ridotta, pari al 5%, per i primi cinque anni di attività. A condizione che:
- il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l’inizio dell’attività, attività artistica, professionale ovvero d’impresa, anche in forma associata o familiare;
- l’attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni;
- qualora venga proseguita un’attività svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d’imposta precedente quello di riconoscimento del beneficio, non sia superiore ai limiti che, a seconda dell’attività, consentono l’accesso al regime.
c,eeguentel regime forfetario si applica alle persone fisiche che esercitano un’attività di impresa, arte o professione in forma individuale. Non ha una scadenza legata ad un numero di anni di attività o al raggiungimento di una particolare età anagrafica. Possono accedervi anche soggetti già in attività.
La sua applicazione è subordinata al possesso dei requisiti prescritti dalla legge e, contestualmente, al non incorrere in una delle cause ostative.
REQUISITI DI ACCESSO
Il regime è applicabile se, con riferimento all’anno precedente, sono soddisfatti i seguenti requisiti (art. 1 co. 54 della L. 190/2014).
- Ricavi conseguiti o compensi percepiti, ragguagliati ad anno, di ammontare non superiore a 85.000 euro.
- Sostenimento di spese per un ammontare complessivamente non superiore a 20.000 euro lordi per:
- lavoro accessorio (art. 70 del DLgs. 276/2003);
- lavoratori dipendenti;
- collaboratori di cui all’art. 50 co. 1 lett. c) e c-bis) del TUIR, anche se assunti secondo la modalità riconducibile ad un progetto ai sensi degli artt. 61 ss del DLgs. 276/2003;
- utili erogati agli associati in partecipazione con apporto costituito da solo lavoro (art. 53 co. 2 lett. c) del TUIR);
- somme corrisposte per le prestazioni di lavoro effettuate dall’imprenditore medesimo o dai suoi familiari (art. 60 del TUIR).
CONDIZIONI OSTATIVE
Non possono avvalersi del regime forfetario:
- Utilizzo di regimi speciali IVA o di regimi forfetari di determinazione del reddito d’impresa o di lavoro autonomo (lett. a).
- Residenza fiscale all’estero, fatta eccezione per i residenti in Stati UE/SEE che producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivo (lett. b)
- Effettuazione, in via esclusiva o prevalente, cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi (lett. c).
- Esercizio di attività d’impresa, arti o professioni e, contemporaneamente all’esercizio di tale attività:
- partecipazione in società di persone, associazioni o imprese familiari (art. 5 del TUIR);
- controllo, diretto o indiretto, di società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, che esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni (lett. d).
- Esercizio dell’attività prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in essere o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta o nei confronti di soggetti agli stessi direttamente o indirettamente riconducibili, ad esclusione dei soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni (lett. d-bis).
- Possesso, nell’anno precedente, di redditi di lavoro dipendente e assimilati, di cui agli artt. 49 e 50 del TUIR, eccedenti l’importo di 30.000 euro; la soglia non deve essere verificata se il rapporto di lavoro è cessato (lett. d-ter).
Il regime forfetario cessa di avere efficacia a partire dall’anno successivo a quello in cui viene meno anche solo uno dei requisiti di accesso previsti dalla legge ovvero si verifica una delle cause ostative e, dopo la L. 197/2022, non trova più applicazione immediatamente per coloro che avranno maturato compensi o ricavi superiori a 100 mila euro, senza aspettare l’anno fiscale seguente.
SEMPLIFICAZIONI ED ADEMPIMENTI DEL REGIME FORFETARIO
- Semplificazioni ai fini Iva
Coloro che applicano il regime forfetario non addebitano l’Iva in fattura ai propri clienti e non detraggono l’iva sugli acquisti. Non liquidano l’imposta, non la versano, non sono obbligati a presentare la dichiarazione IVA.
- Adempimenti ai fini Iva
I contribuenti che applicano il regime forfetario hanno l’obbligo di:
- numerare e conservazione delle fatture di acquisto e le bollette doganali;
- certificare i corrispettivi;
- integrare le fatture per le operazioni di cui risultano debitori di imposta con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta, da versare entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni, senza diritto alla detrazione dell’imposta relativa.
- Altre semplificazioni ai fini delle imposte sul reddito
I contribuenti che applicano il regime forfetario sono esonerati dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili, fermo restando l’obbligo di tenere e conservare i registri previsti da disposizioni diverse da quelle tributarie. Non applicano gli studi di settore e i parametri, sebbene siano tenuti a fornire, nella dichiarazione dei redditi, alcune informazioni relative all’attività svolta; non operano le ritenute alla fonte, pur essendo obbligati a indicare in dichiarazione il codice fiscale del soggetto a cui sono stati corrisposti emolumenti; non subiscono le ritenute, in ragione dell’esiguità della misura dell’imposta sostitutiva.