REGIME FORFETARIO
Gennaio 9, 2023

Il regime forfetario consente la determinazione forfetaria del reddito, in base a dei coefficienti di redditività diversificati in base al tipo di attività esercitata, da assoggettare a un’unica imposta, ad oggi fissata al 15%. 

Per coloro che hanno iniziato una nuova attività, è prevista un’aliquota dell’imposta sostitutiva ridotta, pari al 5%, per i primi cinque anni di attività. A condizione che:

  • il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l’inizio dell’attività, attività artistica, professionale ovvero d’impresa, anche in forma associata o familiare;
  • l’attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni;
  • qualora venga proseguita un’attività svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d’imposta precedente quello di riconoscimento del beneficio, non sia superiore ai limiti che, a seconda dell’attività, consentono l’accesso al regime.

c,eeguentel regime forfetario si applica alle persone fisiche che esercitano un’attività di impresa, arte o professione in forma individuale. Non ha una scadenza legata ad un numero di anni di attività o al raggiungimento di una particolare età anagrafica. Possono accedervi anche soggetti già in attività.

La sua applicazione è subordinata al possesso dei requisiti prescritti dalla legge e, contestualmente, al non incorrere in una delle cause ostative.

REQUISITI DI ACCESSO

 Il regime è applicabile se, con riferimento all’anno precedente, sono soddisfatti i seguenti requisiti (art. 1 co. 54 della L. 190/2014).

  • Ricavi conseguiti o compensi percepiti, ragguagliati ad anno, di ammontare non superiore a 85.000 euro.
  • Sostenimento di spese per un ammontare complessivamente non superiore a 20.000 euro lordi per:
  • lavoro accessorio (art. 70 del DLgs. 276/2003);
  • lavoratori dipendenti;
  • collaboratori di cui all’art. 50 co. 1 lett. c) e c-bis) del TUIR, anche se assunti secondo la modalità riconducibile ad un progetto ai sensi degli artt. 61 ss del DLgs. 276/2003;
  • utili erogati agli associati in partecipazione con apporto costituito da solo lavoro (art. 53 co. 2 lett. c) del TUIR);
  • somme corrisposte per le prestazioni di lavoro effettuate dall’imprenditore medesimo o dai suoi familiari (art. 60 del TUIR).

 

CONDIZIONI OSTATIVE

 Non possono avvalersi del regime forfetario:

  • Utilizzo di regimi speciali IVA o di regimi forfetari di determinazione del reddito d’impresa o di lavoro autonomo (lett. a).
  • Residenza fiscale all’estero, fatta eccezione per i residenti in Stati UE/SEE che producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivo (lett. b)
  • Effettuazione, in via esclusiva o prevalente, cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi (lett. c).
  • Esercizio di attività d’impresa, arti o professioni e, contemporaneamente all’esercizio di tale attività:
    • partecipazione in società di persone, associazioni o imprese familiari (art. 5 del TUIR);
    • controllo, diretto o indiretto, di società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, che esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni (lett. d).
  • Esercizio dell’attività prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in essere o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta o nei confronti di soggetti agli stessi direttamente o indirettamente riconducibili, ad esclusione dei soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni (lett. d-bis).
  • Possesso, nell’anno precedente, di redditi di lavoro dipendente e assimilati, di cui agli artt. 49 e 50 del TUIR, eccedenti l’importo di 30.000 euro; la soglia non deve essere verificata se il rapporto di lavoro è cessato (lett. d-ter).

Il regime forfetario cessa di avere efficacia a partire dall’anno successivo a quello in cui viene meno anche solo uno dei requisiti di accesso previsti dalla legge ovvero si verifica una delle cause ostative e, dopo la L. 197/2022, non trova più applicazione immediatamente per coloro che avranno maturato compensi o ricavi superiori a 100 mila euro, senza aspettare l’anno fiscale seguente.

 

SEMPLIFICAZIONI ED ADEMPIMENTI DEL REGIME FORFETARIO

  1. Semplificazioni ai fini Iva

Coloro che applicano il regime forfetario non addebitano l’Iva in fattura ai propri clienti e non detraggono l’iva sugli acquisti. Non liquidano l’imposta, non la versano, non sono obbligati a presentare la dichiarazione IVA.

  1. Adempimenti ai fini Iva

I contribuenti che applicano il regime forfetario hanno l’obbligo di:

  • numerare e conservazione delle fatture di acquisto e le bollette doganali;
  • certificare i corrispettivi;
  • integrare le fatture per le operazioni di cui risultano debitori di imposta con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta, da versare entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni, senza diritto alla detrazione dell’imposta relativa.
  1. Altre semplificazioni ai fini delle imposte sul reddito

I contribuenti che applicano il regime forfetario sono esonerati dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili, fermo restando l’obbligo di tenere e conservare i registri previsti da disposizioni diverse da quelle tributarie. Non applicano gli studi di settore e i parametri, sebbene siano tenuti a fornire, nella dichiarazione dei redditi, alcune informazioni relative all’attività svolta; non operano le ritenute alla fonte, pur essendo obbligati a indicare in dichiarazione il codice fiscale del soggetto a cui sono stati corrisposti emolumenti; non subiscono le ritenute, in ragione dell’esiguità della misura dell’imposta sostitutiva.