Si riepilogano di seguito le scadenze per i versamenti relativi all’imposta di bollo sulle fatture elettroniche:
– 31 maggio (I trimestre);
– 30 settembre (II trimestre)
– 30 novembre (III trimestre);
– 28 o 29 febbraio dell’anno successivo (IV trimestre).
E’ possibile effettuare versamenti cumulativi alle seguenti scadenze e condizioni:
- il 30 settembre: per il I trimestre, insieme al II trimestre (con codice tributo distino per trimestre) qualora l’ammontare dell’imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre solare dell’anno sia inferiore a 5.000 euro;
- il 30 novembre: per il I e II trimestre, insieme al III trimestre (con i tre codici tributo distinti), qualora l’ammontare dell’imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel I e II trimestre solare dell’anno sia inferiore complessivamente a 5.000 euro.
OPERATIVAMENTE
Per il versamento dell’imposta di bollo, ci sono due modalità alternative:
– mediante addebito diretto dal conto corrente bancario del soggetto IVA, semplicemente indicando sull’apposita funzionalità web del portale “Fatture e corrispettivi” l’IBAN corrispondente al conto corrente intestato, sul quale viene così addebitato l’importo dell’imposta di bollo dovuta.
– mediante modello F24 già predisposto dall’Agenzia delle Entrate e scaricabile dal portale.
Questi due casi presuppongono che ogni singola fattura elettronica emessa riporti il dato “imposta di bollo”, e non il mero riaddebito della stessa.
- GUIDA DETTAGLIATA PER PAGAMENTO IMPOSTA DI BOLLO IN AUTONOMIA
Entrare nella propria sessione privata del sito dell’AdE Fatture e corrispettivi (https://ivaservizi.agenziaentrate.gov.it/portale/home)
- Cliccare su “Fatture elettroniche e altri dati IVA” (prima riga del riquadro “Consultazione”)
- Cliccare su “pagamento imposta di bollo” nel primo riquadro “Fatture elettroniche”
- Nella colonna a sinistra cercare il trimestre di riferimento, ritornare al centro della pagina, nel riquadro e cliccare sull’icona sotto la voce “Dettaglio”. In basso, cliccare su “procedi al pagamento” .
ATTENZIONE
Nel caso in cui alcune fatture non riportassero l’indicazione della marca da bollo, sarebbe meglio compilare il modello F24 manualmente.
Di seguito i codici tributo, appositamente predisposti, da indicare nella sezione “Erario”:
- 2521 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – I trimestre;
- 2522 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – II trimestre;
- 2523 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – III trimestre;
- 2524 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – IV trimestre;
nella colonna “importi a debito versati” va indicato l’importo dell’imposta dovuta, e l’anno a cui è riferito il versamento.