La Legge di Bilancio 2023 (articolo 1, commi 342 e 343, della legge n. 197/2022), è intervenuta apportando novità anche in materia di prestazioni di lavoro occasionale. Le più importanti novità riguardano i limiti economici e dimensionali rivisti.
1. Limiti economici
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Per ciascun prestatore: con riferimento alla totalità degli utilizzatori, compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;
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Per ciascun utilizzatore: con riferimento alla totalità dei prestatori, compensi di importo complessivamente non superiore a 10.000 euro. La misura del compenso è calcolata sulla base del 75% del suo effettivo importo quando si tratta di titolari di pensione di vecchiaia e invalidità; giovani con meno di 25 anni di età se regolarmente iscritti ad un ciclo di studi; persone disoccupate; percettori di prestazioni integrative del salario e di altre prestazioni di sostegno del reddito.
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Per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore: compensi di importo non superiore a 2.500 euro.
2. Limiti dimensionali
L’accesso al contratto di prestazione occasionale è consentito ai datori di lavoro che non superano i 10 lavoratori subordinati a tempo indeterminato.
3. Divieto tassativi
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per i soggetti con più di dieci dipendenti a tempo indeterminato;
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da parte delle imprese dell’edilizia e di settori affini, delle imprese esercenti l’attività di escavazione o di lavorazione di materiale lapideo, delle imprese del settore delle miniere, cave e torbiere;
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nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi;
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da parte delle imprese del settore agricolo;
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da parte di lavoratori con i quali l’utilizzatore abbia in corso, o abbia avuto negli ultimi sei mesi, un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.